OPPOSIZIONE N. B 2 646 647
Walter Chiara, via Franscini 22 B, 6833 Vacallo, Svizzera (opponente)
c o n t r o
Paolo Palermo, via del Roccolo 102, 20020 Busto Garolfo (MI), Italia – ODC Dental Medical System S.r.l., Via Rovigo 3, 20010 Canegrate (MI) (richiedenti).
Il 10/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 646 647 è respinta in quanto inammissibile.
2. La tassa di opposizione non sarà rimborsata.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 962 971. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 275 181 che designa l’Unione europea. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
BIOCLINIC |
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Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
AMMISSIBILITÀ
Secondo la regola 15, paragrafo 2, lettera f), REMUE, l’atto di opposizione deve indicare i prodotti e i servizi su cui si basa l’opposizione.
Nel caso che ci occupa, non vi è alcuna indicazione dei prodotti e servizi su cui si basa l’opposizione per la registrazione di marchio internazionale n. 1 275 181 che designa l’Unione europea.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 2, RMUE, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello SEE, devono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio, conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, RMUE in ogni procedimento istituito dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell’Unione europea.
Nel presente caso, l’opponente non ha domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello SEE e non ha provveduto a nominare un rappresentante valido.
Ai sensi della regola 17, paragrafo 4, REMUE, se l’atto di opposizione non è conforme alle disposizioni della regola 15, REMUE (diverse da quelle indicate ai paragrafi 1, 2 e 3, della regola 17, REMUE), l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio respinge l’opposizione in quanto inammissibile.
L’Ufficio ha informato l’opponente delle irregolarità nella notifica del 16/08/2016. All’opponente è stato concesso un termine di due mesi, con scadenza il 28/10/2016 per sanare le irregolarità, ossia per indicare i prodotti e servizi su cui si basa l’opposizione e per provvedere a nominare un rappresentante valido.
L’opponente non ha risposto nel termine prescritto.
L’opposizione deve quindi essere respinto in quanto inammissibile.
La tassa di opposizione non sarà rimborsata. Secondo la regola 18, paragrafo 5, REMUE, l’Ufficio provvederà a restituire la tassa di opposizione solamente in caso di ritiro e/o limitazione della domanda di marchio durante il periodo di riflessione.
La Divisione d’Opposizione
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Andrea VALISA |
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Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.