OPPOSIZIONE N. B 2 630 153
Roberto Bernardi, Str. Romagna 85, Gradara (PU), Italia (opponente), rappresentato da Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Gruppo Tonazzo S.r.l., via Caltana, 55, 35010 Villanova di Camposampiero (PD), Italia (richiedente), rappresentato da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia (rappresentante professionale).
Il 22/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 2 630 153 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 523 161. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 837 823. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
- I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 29: Conserve alimentari, sottaceti, carne in scatola, gelatine per alimenti, grassi alimentari, carne, pesce, molluschi, crostacei; pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate; uova; latte, prodotti derivati dalla lavorazione del latte; latticini, formaggio, burro, yogurts; bevande a base di latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30: Pasta per dolci, paste alimentari, caramelle; caffé, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, succedanei del caffé; farine, preparati fatti di cerali; pane, biscotti, torte, articoli di pasticceria, confetti, gelati; miele, sciroppo; pepe, aceto, salse, salse per insalata, spezie, ghiaccio; bevande a base di caffé, di cacao o di cioccolata.
Classe 31: Frutta, ortaggi freschi, malto.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Carni, carni bovine, carne di maiale, pollame, carne bianca, carne di gallina, carne conservata, carne surgelata, carne essiccata, estratti di carne; roast beef di bovino, lombate, pollame e selvaggina; hamburger, hamburger di carne, hamburger surgelati, hamburger vegetali surgelati, Burger vegetali, prodotti vegetali a forma di hamburger, burger composti da soia, uova, albume d'uovo, tuorlo d'uovo, pasti pronti surgelati principalmente a base di ortaggi; prodotti da forno surgelati, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
Classe 30: Pasta, pasta precotta surgelata, pasta conservata; caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi, esclusi pesci molluschi e crostacei; frutta e ortaggi freschi.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
Sebbene i prodotti in questione non siano identici, è evidente che alcuni dei prodotti contestati sono simili ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero simili a quelli del marchio anteriore.
- Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da basso a medio.
- I segni
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I CAMPI AMATI |
Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.
L’elemento ‘AMATI’ del marchio anteriore sarà inteso da una parte del pubblico rilevante, in particolare il pubblico di lingua italiana, come un cognome, nel significato di ‘cari’ o imperativo del verbo amare. Tale elemento non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.
Il segno impugnato ‘I CAMPI AMATI’ sarà inteso da una parte del pubblico rilevante, in particolare il pubblico di lingua italiana, come un’espressione unica nel senso di ‘campagna amata, prediletta’. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.
Pertanto, per tale parte del pubblico i marchi sono diversi a livello concettuale.
Tuttavia, per un’altra parte del pubblico i marchi non hanno alcun significato.
La divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla parte del pubblico per il quale i marchi non hanno un significato. Non avendo i marchi alcun significato essi hanno un carattere distintivo normale.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
La parte iniziale del segno impugnato è molto diversa dal marchio anteriore. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente, i segni coincidono nella parola ‘AMATI’. Tuttavia, essi differiscono nelle parole ‘I CAMPI’ del segno impugnato e nella stilizzazione del marchio anteriore.
Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘AMATI’, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘I CAMPI’ del segno contestato.
Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Per il pubblico di lingua italiana i segni sono concettualmente differenti per le ragioni spiegate in precedenza.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
- Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
- Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono stati presunti essere identici.
I marchi hanno un basso grado di somiglianza visiva e fonetica e sono concettualmente differenti per il pubblico di lingua italiana.. In particolare, essi hanno una lunghezza e struttura diversa. Il marchio anteriore è composto di un unico elemento mentre il segno impugnato è composto da tre elementi, dei quali, ‘AMATI’, è il terzo. I primi due elementi del segno impugnato, ‘I CAMPI’, non hanno corrispettivo nel marchio anteriore.
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
L’assenza di un rischio di confusione a maggior ragione si applica a quella parte di pubblico per il quale i marchi hanno un significato poiché essi sono altresì concettualmente non simili.
Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Francesca CANGERI SERRANO |
Michele M. BENEDETTI-ALOISI |
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).