VITTORIO AGRICOLA | Decision 2678129 – Asley & Burn S.A. v. VITTORIO AGRICOLA DI MARCOLIN STEFANO & C. S.S.S.A.

OPPOSIZIONE N. B 2 678 129

Asley & Burn S.A., Rue de l'Eglise 47, 6032 Mont/sur/Marchienne, Belgio (opponente)

c o n t r o

Vittorio Agricola di Marcolin Stefano & C. S.S.S.A., Via Roma 47, 31013 Codognè (TV), Italia (richiedente), rappresentata da Propria S.r.l., Via della Colonna n. 35, 33170 Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 678 129 è totalmente respinta.

2.        L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 088 503. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 152 627 che designa l’Unione europea e il Regno Unito. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

VITTORIO

Marchio anteriore

Marchio impugnato

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 3, REMUE, le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua del procedimento o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

Nel presente caso, con la propria opposizione l’opponente non ha presentato alcun documento né prova redatti nella lingua del procedimento.

In data 29/11/2016 all’opponente sono stati concessi due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare le prove richieste e le relative traduzioni. Il suddetto termine di due mesi è scaduto, successivamente alla proroga concessa in data 31/01/2017, in data 05/04/2017.

In data 07/12/2016 l'opponente ha presentato un certificato di registrazione in lingua francese senza tuttavia aggiungere entro il termine di cui sopra alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero la lingua italiana.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 4, REMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua del procedimento entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Ne discende che le prove presentate dall'opponente non possono essere prese in considerazione.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

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