DAVID ROCCO’S DOLCE VITA | Decision 2551672 – CESARI S.R.L. v. Rockhead Entertainment Inc.

OPPOSIZIONE N. B 2 551 672

Cesari S.r.l., Via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Italia (opponente), rappresentata da Elena Marangoni, Viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Rockhead Entertainment Inc., 50 Prince Arthur Ave. Suite 1806, Toronto Ontario M5R 1B5, Canada (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 551 672 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia per:

Classe 33:        Vino.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 769 492 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 769 492, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 33. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 030 416. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 030 416.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, tra i quali la registrazione di marchio italiano n. 1 030 416.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 17/04/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo in Italia, nel periodo tra il 17/04/2010 e 16/04/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio “LA DOLCE VITA” in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 33:        Bevande alcoliche (tranne le birre).

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 29/06/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/06/2016 (entro il termine).

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

  • Doc.1: Contratto di licenza esclusiva stipulato in data 31/12/2008 tra l’opponente e una azienda agricola emiliana e relativo alla registrazione di marchio internazionale n. 911 680.

  • Doc. 2: Visura ordinaria emessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna relativa alla licenziataria del contratto di cui al Doc. 1., ossia l’azienda agricola TENUTA MONTECATONE di Benedetti Giuliana e C.

  • Doc. 3: Articolo in lingua italiana, privo di data e tratto da “Cantine&Sapori” contenente informazioni circa l’azienda di cui al Doc. 2. Tra gli altri, si menziona il vino “La Dolce Vita, Albana di Romagna Passito DOCG 2007”.

  • Doc. 4: Articolo relativo alla medesima azienda agricola tratto dall’edizione de “Il resto del Carlino “ del 13/09/2015.

  • Doc. 5:        Opuscolo informativo che contiene, tra gli altri, una descrizione in lingua inglese del passito dolce Albana “La Dolce Vita”.

  • Doc. 6-7-8: Estratto dalla pagina web dell’azienda licenziataria contenente anch’esso informazioni circa l’attività vinicola della medesima nonché una descrizione del vino “La dolce vita” completa di prezzo e link alla scheda tecnica, redatta sia in italiano che in inglese.

  • Doc. 9:        Listino prezzi in lingua inglese aggiornato all’aprile 2014 contenente tra gli altri il prezzo del vino bianco “La Dolce Vita”.

  • Doc. 10-11: Inviti presso lo stand aziendale della fiera veronese “Vinitaly” dell’aprile 2014.

  • Doc. 12-13-14: Documenti di accompagnamento vini per l’invio di vini per assaggi all’evento “I narratori del Gusto” alla fiera “Vinitaly 2013” realtivi a bottiglie di “La Dolce Vita”, annata 2007.

  • Doc. 15:        Attestato in lingua italiana rilasciato in data 20/05/2013 dal “Centro Studi Assaggiatori – Società Cooperativa” relativo al vino Albana di Romagna DOCG Passito La dolce vita”.

  • Doc. 16:        Attestato in lingua inglese di partecipazione al “Merano wine Festival” dell’anno 2010 in cui consta il raggiungimento della finale da parte del vino “La Dolce Vita”.

Doc. 17-18: Dépliant illustrativo in lingua francese relativo al programma della manifestazione enologica canadese “La grande dégustation – 2014”.

  • Doc. 19-20: Email in lingua inglese contenenti ordini di acquisto.

  • Doc. 21-24: Pagina contenente informazioni circa premi e medaglie ottenuti dalla licenziataria, nessuno dei quali relativi al vino “La Dolce Vita”.

  • Doc. 25:        Estratto dall’Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni nel quale si cita la licenziataria ma non il marchio “La dolce Vita”.

  • Doc. 26: Catalogo online dei prodotti dell’azienda, dove figura tra gli altri il vino ‘La dolce vita’, e contenenti informazioni quali gli orari del negozio aziendale all’interno della Tenuta di cui al Doc. 2.

  • Doc. 27-28-29: Estratto dalla pagina del negozio online dove figura il vino” La dolce vita”; impaginazione grafica della scatola dei prodotti e catalogo aziendale in lingua italiana ed inglese contenente informazioni circa il vino “La Dolce Vita”.

  • Doc. 30-40: Fatture e mail concernenti la vendita di vini, tra i quali figura il Romagna Albana Passita “La dolce Vita” indirizzate a clienti siti in Italia, Paesi Bassi e Canada. Questi documenti recano date comprese tra l’anno 2013 e l’anno 2015.

  • Doc. 41-43: Pagine contenenti informazioni e inviti relativi ad eventi di degustazione di vini, tra gli altri il “La dolce Vita” che si tengono su prenotazione, in particolare in Italia, complete di “Tariffario 2015” relativo agli gli eventi stessi di degustazione nonché alle visite.

  • Doc. 44: Estratti dalla pagina di una nota rete sociale relative alla licenziataria e a i suoi vini, tra i quali figura il “La Dolce Vita”.

  • Doc. 45-50: Pagine, inviti promozionali, recensioni di eventi dell’anno 2016 nonché una scheda tecnica del vino “La Dolce Vita”.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

In via preliminare, si rileva come la quasi totalità dei documenti prodotti dall’opponente faccia riferimento all’opponente stesso ma a un’impresa licenziataria, il rapporto della quale con l’opponente è chiarito solo per quanto riguarda il secondo marchio sul quale si basa l’opposizione e non, in concreto, la registrazione di marchio italiano ora preso in esame. Tuttavia, detta circostanza non inficia in partenza le possibilità, da parte dell’opponente, di provare l’uso genuino del proprio marchio.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ciò implica che il consenso prestato dal titolare sia anteriore all’uso del marchio da parte del terzo, essendo insufficiente un consenso successivo.

Un caso tipico di uso da parte di terzi si ha con l’uso compiuto dal licenziatario. L’uso da parte di imprese economicamente collegate al titolare del marchio, ad esempio da parte di imprese che fanno capo allo stesso gruppo societario (consociate, controllate ecc.) si considera anch’esso uso autorizzato (sentenza del 30/01/2015, T-278/13, adesso, EU:T:2015:57, § 38). Del pari, il caso in cui i prodotti sono fabbricati dal titolare del marchio (o con il consenso di quest’ultimo), ma sono in seguito immessi sul mercato da distributori operanti nel commercio all’ingrosso o al dettaglio, si considera altresì come uso del marchio (sentenze del 17/02/2011, T -324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32 e del 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

In sede probatoria è sufficiente, in prima analisi, che l’opponente si limiti a presentare prove dell’utilizzo del marchio da parte di un terzo. L’Ufficio presumerà che tale uso, tenuto conto altresì della capacità dell’opponente di dimostrarlo, è avvenuto con il previo consenso dell’opponente.

Questa posizione dell’Ufficio è stata confermata dalla sentenza dell’08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (e confermata dalla Corte nella sentenza C-416/04 P). La Corte ha osservato che era poco probabile che il titolare di un marchio potesse fornire la prova di un suo uso effettuato contro la propria volontà. Ci si poteva fondare su tale presunzione tanto più che il richiedente non ha contestato il consenso dell’opponente.

In concreto, la maggioranza dei documenti prodotti dall’opponente sono redatti in lingua italiana e fanno riferimento al territorio italiano, come è ad esempio il caso di eventi quali la partecipazione a fiere enologiche e l’organizzazione di attività di degustazione. In aggiunta, alcune delle fatture sono indirizzate a clienti aventi la loro sede in territorio italiano. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

I documenti recano date generalmente anteriori all’anno 2015 e sono quindi, nella loro quasi totalità, datati nel periodo di riferimento.

Inoltre, i documenti presentati, e in particolare i cataloghi e le fatture, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso, che riguarda per lo meno i tre anni anteriori alla pubblicazione della domanda di marchio oggetto di opposizione.

Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell’uso deve essere intesa a dimostrare un chiaro legame tra l’uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi. Come chiaramente indicato nella regola 22, paragrafo 4, REMUE, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (sentenza del 12/12/2004, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Nel presente caso, una rappresentazione del marchio “La Dolce Vita” è presente, tra gli altri, nei cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti di cui trattasi e costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vino. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di bevande alcoliche (tranne le birre) nella Classe 33, ovvero, pe l’appunto, vino. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per vino.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

  1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 33:        Vino.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33:        Vino.

Il vino è contenuto in entrambe le liste di prodotti. Pertanto, esso è identico.

  1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

  1. I segni

LA DOLCE VITA

DAVID ROCCO'S DOLCE VITA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Entrambi i marchi in disputa, denominativi, fanno riferimento al concetto di “dolce vita”, che può essere inteso come una semplice definizione di “esistenza gradevole, soave” ma anche come il nome di un periodo storico dell’Italia repubblicana compreso tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta che ha poi dato origine all’idea di “dolce vita” come uno stile di vita spensierato e dedito ai piaceri mondani. Il pubblico di lingua italiana intenderà poi la prima parola “LA” del marchio anteriore come un semplice articolo determinativo femminile che serve “DOLCE VITA” e le prime parole “DAVID” e “ROCCO” del marchio impugnato come nomi maschili, seguiti da un apostrofo e una lettera “S”, non avendo questi ultimi due elementi alcun significato in lingua italiana.

Alla luce di quanto sopra i marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri, in considerazione del fatto che nessuno dei loro elementi presenta un carattere debole o non-distintivo.  

Visivamente e sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nelle lettere che formano la seconda e la terza parola del marchio sul quale si basa l’opposizione e le ultime due parole del marchio impugnato, ovvero “DOLCE VITA”. Tuttavia, essi differiscono nel primo termine “LA” del marchio anteriore e negli elementi DAVID ROCCO'S” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

  1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 33 oggetto di comparazione sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio. Il carattere distintivo dei marchio deve essere considerato normale.

Per quanto riguarda i segni, con l’eccezione dell’articolo determinativo “LA”, che svolge un ruolo non particolarmente significativo, sia per il proprio contenuto semantico di natura ausiliaria rispetto a “DOLCE VITA” che per la sua lunghezza assai limitata, il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio impugnato. Quest’ultimo presenta alcuni elementi aggiuntivi, ovvero i termini “DAVID ROCCO'S”, i quali tuttavia non paiono in grado di bilanciare la significativa coincidenza tra i segni ora menzionata.

In particolare, si deve terne conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Poiché i prodotti sono identici, la Divisione d’Opposizione ritiene che nel presente caso il consumatore possa effettuare un collegamento tra i segni in conflitto e presupponga che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore “LA DOLCE VITA”, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 030 416 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 030 416 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente  (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

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