Tenute Librandi | Decision 2669615 – Librandi Antonio e Nicodemo Spa v. Tenute Librandi Pasquale Società Agricola

OPPOSIZIONE N. B 2 669 615

Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A., Contrada S. Gennaro, S.S. 106, 88811 Cirò Marina (KR), Italia (opponente), rappresentata da Studio Rubino S.r.l., Via Lucrezia della Valle, 84, 88100 Catanzaro, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tenute Librandi Pasquale Società Agricola, Via Marina 23, 87060 Vaccarizzo Albanese (CS), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via A. Gramsci 42, 50132 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

Il 06/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 669 615 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 43:        Ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); servizi di ospitalità [ristorazione].

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 875 975 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.        Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 875 975. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 11 089 398. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

  1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 29:        Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; olii e grassi commestibili.

Classe 30:        Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31:        Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali.

Classe 32:        Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33:        Bevande alcoliche (escluse le birre).

A seguito di una limitazione effettuata dalla richiedente in data 10/10/2016, i servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43:        Ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); servizi di ospitalità [alloggio]; servizi di ospitalità [ristorazione].

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I servizi contestati ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); servizi di ospitalità [ristorazione] della Classe 43 comprendono essenzialmente servizi di ristorazione. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo.

In determinate situazioni questi servizi e alcuni dei prodotti dell’opponente, quali le birre nella Classe 32 possono essere complementari (sentenze del 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46). I prodotti o servizi sono complementari se uno è talmente indispensabile o importante per l’uso dell’altro che il consumatore potrebbe pensare che la responsabilità della produzione di tali prodotti o della fornitura di tali servizi sia della stessa impresa.

Il semplice fatto che gli alimenti e/o le bevande siano essenziali ai servizi di ristorante, bar, caffetterie, ecc. non induce di per sé i consumatori a pensare che la responsabilità della produzione di tali prodotti e della fornitura di tali servizi sia della stessa impresa (ad es. il sale nei ristoranti).

D’altra parte, i consumatori potrebbero pensare che la responsabilità sia della stessa impresa se la realtà del mercato è che la fornitura di alimenti e bevande e la produzione di tali prodotti sono offerti comunemente dalla stessa impresa sotto lo stesso marchio (ad es. il caffè nei bar, il gelato nelle gelaterie, la birra nei pub).

Le bevande dell’opponente vengono normalmente offerte in tutti gli stabilimenti dove la richiedente presta i suoi servizi. È infatti alquanto improbabile che esista un solo ristorante, spaccio, bar o impresa di catering che non offra i prodotti dell’opponente.

Inoltre, è tutt’altro che da escludere che i birrifici possano avere annesso un ristorante, un bar o un punto di vendita dove vengono offerte le birre prodotte e dove sia i prodotti che i servizi ad essi collegati, anche diretti ad aziende, sono marchiati dallo stesso segno o da segni riconducibili alla stessa matrice.

In aggiunta, e come d’altronde è evidente nella pratica commerciale attuale, le imprese che offrono i suddetti servizi della Classe 43 fanno normalmente approvvigionamento di birra presso i grandi produttori di birra o in determinati birrifici e, molto spesso, appongono a sua volta il nome della birra sull’insegna della loro attività commerciale, sui posaceneri, i bicchieri e anche i menù.

Quindi, anche se la somiglianza tra questi servizi oggetto del ricorso e i prodotti dell’opponente non può certamente qualificarsi come elevata, non è possibile trascurare la circostanza per cui i consumatori potrebbero presumere che esista un vincolo imprenditoriale o economico fra l’impresa che produce la birra e l’impresa che offre i servizi in questione.

Pertanto, questi prodotti e servizi sono da considerarsi simili in basso grado.

Tuttavia, per quanto riguarda i rimanenti servizi contestati, ovvero i servizi di ospitalità [alloggio], essi non presentano alcun punto di contatto con i prodotti coperti dal marchio sul quale di basa l’opposizione nelle Classi 29, 30, 31, 32 e 33. Questi prodotti e servizi hanno, oltre ad una natura, una destinazione diversa, ossia l’ospitalità da una parte, l’alimentazione dall’altra. L’origine abituale così come i canali di distruzione sono pure diversi. Neppure sono i suddetti prodotti e servizi in concorrenza tra loro né presentano aspetti di complementarità. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

  1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

  1. I segni

LIBRANDI

TENUTE LIBRANDI

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

È possibile che l’elemento “LIBRANDI”, comune a entrambi i marchi, possa essere percepito dal pubblico di lingua italiana come un cognome italiano, in particolare di origine calabrese. Questo elemento è, pertanto, distintivo.

Per quanto invece riguarda il primo termine del segno contestato, ovvero “TENUTE”, è lecito ritenere che esso sarà inteso come la forma plurale del termine “tenuta”, avente il significato, tra gli altri, di vasto possedimento rurale, comprendente più poderi e anche prati e boschi.

Questo termine può essere inteso come allusivo dell’origine dei servizi de quo, alla luce del fatto che esso indica un luogo fisico presso il quale detti servizi possono essere resi. Questo elemento è pertanto da considerarsi debole.

Visivamente e sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel termine distintivo “LIBRANDI”. Tuttavia, essi differiscono nel termine “TENUTE” del segno contestato, il quale è però da considerarsi debole.

Pertanto i segni, da un punto di vista sia visivo che fonetico, sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I marchi coincidono nel concetto reso dal termine “LIBRANDI”, mentre differiscono limitatamente al concetto di “TENUTE” del segno contestato. Considerato che quest’ultimo elemento differenziatore è però di natura debole, i segni sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

  1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione nel presente caso è da aspettarsi di livello medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Se è vero che i prodotti e servizi sono in parte simili in basso grado e in parte dissimili, lo stesso non vale per i segni, i quali sono molto simili visivamente, foneticamente e concettualmente. Il termine distintivo “LIBRANDI”, che costituisce il marchio anteriore nella sua interezza è identicamente riprodotto nel marchio impugnato, il quale solo presenta, in aggiunta, un elemento debole, ovvero “TENUTE”, che svolge pertanto un ruolo secondario.

Se si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) è lecito concludere che a causa dell'elevata somiglianza tra i segni sussiste un rischio di confusione, in particolare per la parte di pubblico di lingua italiana che assocerà i segni anche dal punto di vista concettuale e tenderà a porre in secondo piano l’unico elemento del segno contestato che non presenta corrispettivo nel marchio anteriore.

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti servizi in quanto risulta evidente che prodotti e servizi non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Francesca

CANGERI SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Leave Comment