(Trade mark without text) | Decision 0012669

ANNULLAMENTO N. 12 669 C (NULLITÀ)

Vinicola Tombacco S.r.l., via S. Tiziano, 34, 35010 Trebaseleghe (PD), Italia (richiedente), rappresentata da Avv. Luca Giove, via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sandro Bottega, via Tarlazzi, 43, 31014 Colle Umberto (TV), Italia (titolare del marchio dell’Unione europea), rappresentato da Propria S.r.l., via della Colonna 35, 33170 Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

Il 31/03/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1.        La domanda di nullità è interamente respinta.

2.        La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 450 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 09/03/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 12 309 795 (nel prosieguo, il ‘MUE contestato’), depositato il 14/11/2013 e registrato il 26/03/2013, per il segno tridimensionale qui di seguito:

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 33:        Bevande alcoliche (escluse le birre); acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; saké; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky.

La richiedente ha invocato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

La richiedente la nullità presenta i seguenti argomenti:

  • Il marchio contestato è un segno tridimensionale che consiste nella forma di una bottiglia di color rosa rivestita di una pellicola monocromatica e presenta alla base del collo la lettera ‘B’ in altorilievo.

  • Per le specifiche modalità di realizzazione e per il particolare tipo di colorazione scelta, il marchio si pone in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE. Il rivestimento di colore rosa che ricopre interamente la bottiglia, che peraltro ha la funzione tecnica di conservare le caratteristiche organolettiche del suo contenuto impedendo l’innesco di processi ossidativi – e, pertanto, non monopolizzabile ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE) – attribuisce al prodotto un autonomo valore estetico idoneo ad assicurare al medesimo un vantaggio decisivo in termini di forza attrattiva. Il consumatore generalista, infatti, non acquista il prodotto in considerazione della provenienza indicata dal marchio, ma per la sua particolare gradevolezza estetica che veicola un significato meramente elogiativo e, nel caso che qui ci riguarda, per l’apparenza della bottiglia.

  • Tale fattispecie presenta analogie con la sentenza del 06/10/2011, T-508/08, ‘Loudspeaker’, in cui il Tribunale ha sottolineato che le caratteristiche estetiche del prodotto (un altoparlante) svolgevano “un ruolo molto importante nell’atto di scelta del consumatore” e costituivano per il titolare “un elemento essenziale nella strategia di marchio” e “potenzia(vano) la forza attrattiva del prodotto in questione” attribuendogli “un peso significativo quale argomento di promozione di vendita”. L’ulteriore elemento della lettera ‘B’ non pare idoneo a attribuire al marchio una funzione distintiva e pare anch’esso utilizzato in funzione meramente decorativa.

  • Il marchio, inoltre, difetta dei requisiti di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE. Nel caso di specie, la forma della bottiglia oggetto di registrazione rientra tra le forme delle bottiglie in cui vengono comunemente confezionati e venduti prodotti appartenenti alla classe 33. Si tratta di una forma banale, di assoluta (essenziale) semplicità. Una ricerca effettuata su ‘Google’, digitando ‘bottiglia collio’, mostra immagini che nella stragrande maggioranza riproducono la bottiglia riportata (Doc. 1). La presenza della lettera ‘B’ non è rilevante in quanto, essendo incorporata nella cromatura del corpo della bottiglia è percepita come mero fregio decorativo. Neppure la colorazione rosa è in grado di suggerire la provenienza del prodotto in quanto si tratta di un colore di uso comune nel settore, sovente utilizzato per celebrare ricorrenze e/o anniversari di particolare rilevanza, e non pare certamente idoneo ad essere percepito e ricordato come un’indicazione d’origine commerciale dei beni in parola (Doc. 2).

  • Da ricerche su Internet è possibile verificare come le molteplici bottiglie in commercio riproducenti la medesima forma e la medesima colorazione siano sempre caratterizzate dalla presenza di vistose etichettature e di appariscenti elementi grafici (Doc. 3). Ciò a riprova della necessità da un lato di distinguere la propria forma da quella usuale di prodotti aventi diversa provenienza commerciale, dall’altro di acquisire un quid pluris tale da far percepire la forma come marchio. Al contrario, nel caso di specie, controparte non appone alcuna etichettatura e si limita ad utilizzare delle caratteristiche quasi impercettibili, ma comunque non sufficienti ai fini della distintività.

  • Per le medesime ragioni di cui sopra, il marchio contestato è anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Tale forma, come detto, non si discosta da quella ordinaria di cui sono solitamente dotate le bottiglie con cui sono commercializzati i prodotti appartenenti alla classe 33. Essa non è sufficientemente “arbitraria”, “gratuita”, “capricciosa” per avere valenza distintiva. Si tratta quindi di una forma funzionale che non può ritenersi che abbia acquisito un’autonomia estrinseca rispetto al prodotto che vuole contraddistinguere e tale da assumere capacità di distinguere in modo immediato e certo i prodotti del titolare da quelli aventi una diversa origine commerciale. Pertanto, il marchio non consente al consumatore di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

  • Doc. 1: Risultati di una ricerca effettuata su ‘Google immagini’ per le parole ‘bottiglia collio’ contenenti figure di varie bottiglie, tra le quali alcune con forme quasi identiche a quella del MUE contestato. Tali estratti non sono datati e riportano solo la data di realizzazione della ricerca (01/03/2016).

  • Doc. 2: Risultati di una ricerca effettuata su ‘Google immagini’ per le parole ‘pink bottle alcoholic drink’ comprendenti figure di bottiglie di varie forma e colore ed alcune di esse, tra le quali il MUE contestato, appaiono rivestite di color rosa. Come sopra, tali estratti non sono datati e riportano solo la data di realizzazione della ricerca (02/03/2016).

  • Doc. 3: Immagini di bottiglie rivestite di color rosa contenenti ulteriori elementi verbali e grafici commercializzate da terzi con riferimento a vini frizzanti. Tali estratti non sono datati.

Il titolare del marchio dell’Unione Europea risponde con i seguenti argomenti:

  • Il MUE contestato non intende proteggere la forma della bottiglia per sé. Il marchio in esame, infatti, è un segno complesso costituito da una particolare colorazione in rosa, avente un effetto specchiato, e dalla lettera ‘B’ che, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente non è un elemento ornamentale, ma è un elemento distintivo derivante dall’iniziale del patronimico del titolare ‘Bottega’.

  • Il segno del titolare, inoltre, non è costituito da forma esclusivamente funzionale o che dà valore sostanziale al prodotto. Il rivestimento in rosa non svolge alcuna funzione tecnica e non altera la qualità del prodotto, ovvero il vino contenuto nella bottiglia. Il consumatore non si aspetterà che la qualità del vino sia determinata dalla colorazione della bottiglia.

A sostegno delle proprie osservazioni, il titolare ha fornito inter alia le seguenti prove:

  • Allegato 1: Sentenza n. 1291/2015 r.g. resa dal Tribunale di Venezia in data 10/08/2015.

  • Allegato 2: Sentenza n. 6793/2015 resa dal Tribunale di Venezia in sede di reclamo in data 09/12/2015.

In subordine, qualora la Divisione di Annullamento intendesse accogliere la domanda della richiedente, il titolare fornisce ulteriore materiale probatorio al fine di dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio contestato nel territorio dell’Unione Europea. Per motivi di economia procedurale, tale documentazione verrà valutata in caso di accoglimento dei motivi assoluti sollevati dalla richiedente.

La richiedente replica reiterando i precedenti argomenti e sostenendo quanto segue:

  • Ai motivi di impugnazione già invocati, alla luce delle difese del titolare, si aggiunge un ulteriore motivo di nullità, ovvero quello previsto dall’articolo 4 RMUE. La stessa controparte, infatti, dimostra evidente incertezza nell’individuazione dell’oggetto di registrazione, laddove essa segnala come “nella descrizione del deposito, nella sezione “descrizione all’Ufficio” non si fa alcun riferimento alla forma, ma al colore rosa e nulla più”. Attesa l’impossibilità di individuare persino per il suo titolare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione, esso risulterebbe inidoneo ad essere registrato ai sensi dell’articolo 4 RMUE. La norma vieta la registrazione per quei segni che non consentano “alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”.

  • Il marchio tridimensionale del titolare è costituito da una bottiglia di forma standard di colore rosa e da una piccola lettera “B” in rilievo, posta all’altezza del collo della bottiglia. Nessuno di tali elementi presenta la minima forza distintiva richiesta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

  • Contrariamente a quanto asserito dal titolare, la lettera “B” non è un acronimo significativo nella prospettiva del pubblico interessato, ed è privo di qualsiasi benché minimo carattere distintivo in relazione a qualsivoglia categoria di prodotti, non solo quelli per i quali il MUE contestato è registrato. Com’è noto del resto le singole lettere dell’alfabeto ben difficilmente possiedono capacità distintiva intrinseca. La tesi di controparte, al contrario, dimostra che il pubblico potrà ricondurre il prodotto al titolare solamente in combinazione con l’apposizione di un’etichetta sulla bottiglia. Il che dimostra indirettamente, ancora una volta, che la bottiglia oggetto della registrazione di marchio tridimensionale qui contestata è priva di capacità distintiva. Pertanto, nessuno degli elementi della bottiglia – e, conseguentemente, la bottiglia nel suo complesso – è idoneo a discostare in maniera significativa il segno tridimensionale dagli usi del settore.

  • La presenza sul mercato di bottiglie d’identica forma e colore rispetto a quella oggetto del MUE contestato consente di dimostrare come la forma della bottiglia non si discosti dalle norme e dagli usi del settore in maniera apprezzabile e significativa. In particolare, la bottiglia di champagne “Armand de Brignac” (indicata, tra le alte, nel Doc. 3) è posta in commercio da anni nella versione “color rosa specchiato” rivendicato dal titolare.

  • Ad ogni modo, anche a prescindere dalle prove circa la presenza di bottiglie di color rosa sul mercato prima del deposito della domanda del MUE contestato, si rileva che tale colore non appare usuale né dotato di forza intrinsecamente distintiva, specie se associato a un prodotto quale il vino. Infatti, una delle tipologie di vino è proprio il “rosato”, e il colore rosa, oltre ad essere utilizzato per le bottiglie, è diffusissimo anche quale colore delle etichette, in particolar modo di vini frizzanti e spumanti.

  • Circa gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE si ribadisce che il  marchio:

i) è costituito da una forma imposta dal prodotto, ossia una bottiglia di forma standard presente da tempo nel mercato che non presenta alcun elemento inconsueto ed inusuale idoneo a distinguerla dalle forme comuni adottate da innumerevoli produttori.

ii) è costituito da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico: la colorazione opaca assolve la funzione di preservare il contenuto da processi ossidativi. Qualsiasi colorazione opaca di una bottiglia assolverebbe a tale funzione e il fatto che il colore delle bottiglie di vino svolga una funzione di protezione dalla luce è circostanza pacificamente nota.

iii) è costituito da una forma che dà valore sostanziale al prodotto. La colorazione rosata attribuisce al prodotto un valore estetico autonomo, che conferisce una certa forza attrattiva alla bottiglia. Il consumatore sarà, infatti, attratto dall’aspetto appariscente della bottiglia, data la sua colorazione nelle tonalità di rosa.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Doc. 4: Estratti relativi a una ricerca effettuata sul sito www.pantone.com nei quali si vedono diverse variazioni di tonalità del color rosa.  

Nella sua controreplica la titolare ribadisce i propri argomenti e rileva quanto segue:

  • Non vi è alcuna incertezza nell’oggetto della registrazione tale da non consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al titolare.

  • Tutti gli elementi del marchio sono fortemente distintivi: la presenza di tre elementi (forma, colore rosa specchiato, lettera “B”) escludono che si tratti di un marchio di mera forma e convalidano la capacità distintiva secondo la prassi dell’Ufficio. Inoltre, le singole lettere dell’alfabeto possono pacificamente essere registrate come marchi secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 4 RMUE.

  • Il marchio è un segno tridimensionale complesso in cui la forma è solo una delle componenti del marchio, ma in ogni caso non quella esclusiva. La lettera “B” maiuscola in rilievo nella forma contestata è parte integrante della stessa, come evidente dalle foto di profilo allegate alla domanda di registrazione, e sicuramente non è imposta dalla natura del contenuto. La forma della bottiglia non può conferire le qualità organolettiche che distinguono e qualificano il vino in essa contenuto.

Inammissibilità del motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

In data 09/03/2016 la richiedente ha depositato la presente domanda di nullità senza utilizzare il modulo fornito dall’Ufficio, ma, comunque, indicando debitamente nella memoria introduttiva i motivi di nullità sui quali la domanda si fonda, vale a dire l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), RMUE. La domanda, nel suo complesso, soddisfa dunque i requisiti formali di cui all’articolo 56 RMUE e alla regola 37 REMUE ed è, pertanto, ammissibile.

Nelle osservazioni presentate in data 24/08/2016, a seguito della risposta del titolare, la richiedente ha sollevato un ulteriore motivo di nullità in aggiunta agli impedimenti assoluti già richiamati nella memoria iniziale del 09/03/2016, ovvero l’articolo 4 RMUE, facendo implicito riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

Tuttavia, tale motivo di nullità non è stato indicato, né menzionato, nelle osservazioni iniziali (né tantomeno nel modulo predisposto dall’Ufficio che non è stato utilizzato dalla richiedente). Poiché la portata della domanda di nullità non può essere ampliata indicando ulteriori motivi nel corso del procedimento che non erano stati sollevati al momento del deposito della domanda, tale motivo d’invalidità si considera inammissibile.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 52, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la divisione di annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi a un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali segni “sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, va inteso nel senso che tale marchio permetta di identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (20/10/2011, C 344/10 P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42).

Questo carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (20/10/2011, C 344/10 P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43).

Nella fattispecie, i prodotti protetti dal segno del titolare, e contestati dalla richiedente, sono, in sostanza, bevande alcoliche in genere, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Tali bevande possono essere acquistate presso enoteche e negozi specializzati, ma anche in supermercati, drogherie, etc. In tali casi, come riconosciuto dalla giurisprudenza dell’Unione, il livello di attenzione che il consumatore presterà nell’acquisto dei prodotti in questione è considerato di grado medio (19/05/2015, T 607/13, 42 VODKA, EU:T:2015:292, § 29).

Inoltre, poiché gli argomenti della richiedente non si riferiscono a una determinata parte del pubblico dell’Unione Europea e il MUE contestato è un segno tridimensionale il cui unico elemento denominativo è la lettera ‘B’, che verrà riconosciuta come tale negli alfabeti utilizzati nell’Unione (cirillico, greco e latino), la valutazione del carattere distintivo del segno verrà effettuata con riferimento a tutto il territorio dell’Unione Europea.

Secondo giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – o, nel caso di specie, dalla forma della confezione del prodotto stesso – non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un segno tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; e 20/10/2011, C 344/10 P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45 e 46).

In particolare, poiché la confezione di un prodotto liquido costituisce un vincolo inerente alla commercializzazione, il consumatore medio vi attribuisce, in primo luogo, tale semplice funzione. Un marchio tridimensionale costituito da una siffatta confezione è distintivo solo ove consenta al consumatore medio del prodotto interessato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, senza procedere a un’analisi o a una comparazione e senza dare prova di particolare attenzione, di distinguere questo prodotto da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 29/04/2004, T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 24)

Il MUE contestato è un segno tridimensionale che consiste nella forma di una bottiglia di color rosa, sulla quale è impressa una lettera ‘B’, anch’essa in rosa e trascritta in maiuscolo sotto il collo della bottiglia, come di seguito riportato:

La richiedente rileva, in sostanza, che il MUE contestato non si discosta dalla forma ordinaria di cui sono solitamente dotate le bottiglie con cui sono commercializzati i prodotti appartenenti alla classe 33. Secondo la richiedente, la forma in esame non è sufficientemente “arbitraria”, “gratuita”, “capricciosa” per avere valenza distintiva. Si tratta quindi di una forma funzionale che non può ritenersi che abbia acquisito un’autonomia estrinseca rispetto al prodotto che vuole contraddistinguere e tale da assumere capacità di distinguere in modo immediato e certo i prodotti del titolare da quelli aventi una diversa origine commerciale. Inoltre, posto che una delle tipologie di vino è proprio il “rosato”, il colore rosa potrebbe indicare il contenuto presente nella bottiglia. Pertanto, la richiedente conclude che il marchio non consente al consumatore di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale.

A sostegno della propria tesi, la richiedente ha fornito una serie di immagini tratte da Internet che riproducono numerose bottiglie, alcune delle quali aventi la medesima forma e la medesima colorazione in rosa del segno del titolare (Doc. 1, 2 e 3).

Secondo la giurisprudenza in materia, quando più la forma della quale è chiesta la registrazione quale marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Infatti, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi di detta disposizione (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; e 24/05/2012, C 98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

Ciononostante, il marchio va preso in esame nel suo complesso e qualsiasi elemento presente nel segno che di per sé è distintivo conferirà il carattere distintivo al segno tridimensionale fintantoché esso sia percepibile nell’uso normale del prodotto. Esempi tipici sono elementi denominativi o figurativi, o una loro combinazione, che appaiono sulla parte esterna della forma e rimangono ben visibili. Di conseguenza, anche la forma standard di un prodotto può essere registrata come marchio tridimensionale, se vi appaiono ulteriori elementi distintivi.

A tale riguardo, a detta della richiedente, nessuno degli elementi di cui si compone il marchio del titolare presenta capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la richiedente sostiene che la lettera “B” è priva di carattere distintivo in relazione a qualsiasi categoria di prodotti, non solo quelli per i quali il marchio contestato è registrato. Secondo la richiedente, le singole lettere dell’alfabeto ben difficilmente possiedono capacità distintiva intrinseca. Essa pertanto ritiene che nessuno degli elementi del segno – e, conseguentemente, il marchio nel suo complesso – è idoneo a discostare in maniera significativa la forma de quo da quelle utilizzate nel settore.

Tuttavia, la Divisione di Annullamento non concorda con quanto addotto dalla richiedente, in quanto la valutazione del carattere distintivo di un segno non può basarsi, di per sé, sulla supposizione che tale segno sia, a priori, sprovvisto di carattere distintivo per qualsiasi categoria di prodotto o servizio. Infatti, occorre ricordare anzitutto che, secondo l'articolo 4, RMUE, le lettere sono tra le categorie di segni di cui può essere costituito un marchio dell’Unione Europea, a condizione che siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 28).

Pur riconoscendo che è legittimo prendere in considerazione le difficoltà di stabilire il carattere distintivo che può essere associato a determinate categorie di marchi a causa della loro stessa natura, e che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo per i marchi costituiti da una singola lettera che per altri marchi denominativi, la Corte ha chiaramente affermato che tali circostanze non giustificano la definizione di criteri specifici ad integrazione del criterio del carattere distintivo o in deroga ad esso, come interpretato dalla giurisprudenza (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 33-39).

Nella fattispecie, si ritiene che la lettera ‘B’, di per sé, non abbia alcun significato, né tantomeno costituisca un’abbreviazione comune, con riferimento ai prodotti della classe 33 ed è, pertanto, dotata ci un certo grado di distintività per detti prodotti (si veda, per analogia, 11/07/2014, R 1775/2013-2, ‘B ICED/ B!’, § 37). Inoltre, tenendo conto che il carattere distintivo non può neanche essere escluso per singole lettere rappresentate in caratteri standard (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508), nel caso di specie si nota che la lettera ‘B’ è trascritta in caratteri maiuscoli di dimensioni rilevanti ed è impressa appena sotto il collo della bottiglia in una parte ben visibile agli occhi del consumatore.    

Peraltro, la registrazione di un segno come marchio non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico destinatario di identificare l'origine dei prodotti o dei servizi tutelati da quest'ultimo e di distinguerli da quelli di altre imprese (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41; 05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Pertanto, si osserva che, seppur la forma tridimensionale della bottiglia del marchio in esame possa essere comunemente utilizzata, nel commercio, per il confezionamento dei prodotti indicati dalla registrazione, il MUE contestato è un segno complesso costituito dalla combinazione di tale forma rivestita di color rosa con ulteriori elementi verbali, vale a dire una lettera ‘B’ rappresentata in rilievo appena sotto il collo della bottiglia. Detto elemento appare sulla parte esterna della forma e, come detto, risulta ben visibile agli occhi del consumatore.

Le prove e gli argomenti della richiedente, si riferiscono per lo più alla forma e al colore della bottiglia in esame, ma non contengono riferimenti all’ulteriore elemento presente nel segno. Benché i documenti della richiedente (in particolare, Doc. 3) contengano immagini di bottiglie rivestite in color rosa contenenti vini frizzanti, tali forme nel loro complesso risultano ognuna caratterizzata dalla presenza di elementi verbali e grafici aggiuntivi e differenzianti. Inoltre, il materiale probatorio fornito dalla richiedente consiste per lo più in ricerche effettuate su Internet che non contengono riferimenti a fatti relativi al periodo rilevante ai fini dell’esame del presente procedimento, ossia la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, il 14/11/2013. Giova ricordare che nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio dell’Unione Europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’Ufficio gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 28/09/2016, T−476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48).

Ne consegue che, ancorché la forma di bottiglia del titolare non presenti di per sé particolarità rispetto a ciò che è disponibile sul mercato di riferimento, il MUE contestato è un segno complesso composto da un insieme di elementi ben visibili e che saranno riconosciuti dal consumatore. Pertanto, seppur il carattere distintivo del marchio in questione non sia particolarmente elevato, la combinazione degli elementi presenti nel segno è tale da conferire allo stesso un sufficiente gradiente di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Il motivo di nullità dedotto dalla richiedente deve pertanto essere respinto.

Forma del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente (i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; (ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; o (iii) dalla forma dei prodotti che dà un valore sostanziale al prodotto.

La richiedente asserisce, in sostanza, che il MUE contestato ricadrebbe negli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, per i seguenti motivi:

  1. Il segno è costituito da una forma imposta dal prodotto, ossia una comune bottiglia che non presenta alcun elemento inconsueto ed inusuale idoneo a distinguerla dalle forme comuni adottate da innumerevoli produttori del mercato di riferimento.

  1. Il segno è costituito da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico: la colorazione opaca assolve la funzione di preservare il contenuto da processi ossidativi. Il fatto che la colorazione delle bottiglie di vino svolga una funzione di protezione dalla luce è circostanza pacificamente nota.

  1. Il segno è costituito da una forma che dà valore sostanziale al prodotto: la colorazione rosata attribuisce al prodotto un valore estetico autonomo, che conferisce una certa forza attrattiva alla bottiglia medesima. Il consumatore sarà, infatti, attratto dall’aspetto appariscente della bottiglia, data la sua colorazione nelle tonalità in rosa.

In via preliminare si rileva che per quanto riguarda la forma, l’obiettivo perseguito dalla disposizione in esame è il medesimo per tutti e tre gli impedimenti, vale a dire evitare che i diritti esclusivi e permanenti conferiti da un marchio servano a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti, quali brevetti o disegni e modelli, che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Inoltre, un segno è costituito “esclusivamente” dalla forma di prodotti quando tutte le sue caratteristiche essenziali – ossia gli elementi più importanti di questo – risultano dalla natura dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE), assolvono una funzione tecnica (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE) o danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE).

Tuttavia, un’obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non è giustificata quando il segno richiesto sia costituito da una forma abbinata a un elemento aggiuntivo distintivo, per esempio un elemento verbale o figurativo, dato che il segno nella sua interezza non sarebbe costituito esclusivamente dalla forma o altra caratteristica.

Nel caso di specie, si è riscontrato che il MUE contestato è un segno complesso che consiste nella forma di una bottiglia di color rosa, sulla quale è impressa una lettera ‘B’, anch’essa in rosa e trascritta in caratteri maiuscoli sotto il collo della bottiglia. L’elemento verbale del segno è ben visibile e riconoscibile dal consumatore rilevante. In particolare, si nota che la riproduzione fotografica del segno è costituita da tre prospettive, ognuna delle quali mostra in maniera visibile la lettera ‘B’, elemento che, come detto nella sezione precedente della decisione, assolve una valenza distintiva all’interno del segno.

Le osservazioni della richiedente secondo cui il segno è costituito da una forma imposta dal prodotto, ossia una bottiglia di forma standard diffusa nel settore, riprendono, sostanzialmente, gli argomenti già trattati nella valutazione del carattere distintivo del marchio, i quali anche nella fattispecie vanno respinti in quanto attinenti solo alla forma e alla colorazione della bottiglia in esame, senza tener conto dell’ulteriore elemento verbale. La tesi della richiedente concernente la natura meramente decorativa della lettera ‘B’ non trova accoglimento, in quanto essa è stata ritenuta idonea a svolgere una funzione distintiva all’interno del segno.

In merito all’argomento secondo cui la colorazione di una bottiglia di vino svolga la funzione di preservarne il contenuto, seppur le funzioni svolte da alcune caratteristiche generali di una bottiglia (materiale, colore, etc.) possano essere più o meno note, la richiedente non ha presentato alcun documento atto a dimostrare come la tinta rosata del MUE contestare svolga in effetti una funzione tecnica.    

Ad ogni modo, nella fattispecie, si rileva che il marchio è costituito da un elemento verbale applicato nella parte centrale della bottiglia del titolare che svolge un ruolo importante nella forma in oggetto senza tuttavia assolvere ad alcuna funzione tecnica. Di conseguenza, la Divisione di Annullamento ritiene che in virtù della presenza di elementi aggiuntivi le imprese concorrenti abbiano facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della forma in esame.

Infine, il riferimento alla sentenza del 06/10/2011, T-508/08, ‘Loudspeaker’, non trova applicazione nel caso in esame. Nel caso citato dalla richiedente, il Tribunale ha dichiarato che per prodotti quali altoparlanti (o altri apparecchi per la ricezione, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori), la particolare raffigurazione di un altoparlante avrebbe costituito un elemento molto importante per la scelta del consumatore, sebbene il consumatore abbia tenuto conto di altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il Tribunale ha anche osservato che risultava evidente dalle prove a verbale, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all’asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma fossero state poste particolarmente in risalto e che una forma del genere fosse considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che l’ha resa un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Il Tribunale ha quindi concluso che, indipendentemente dalle altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, la forma di cui si chiedeva la registrazione conferiva un valore sostanziale al prodotto in questione.

Nel caso che qui ci occupa, le prove della richiedente non dimostrano che il rivestimento in rosa svolga un ruolo tale da determinare il valore commerciale dei prodotti in esame e la scelta del consumatore. Il fatto che tale caratteristica possa essere piacevole o attraente non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di una forma o altra caratteristica, dal momento che nel commercio moderno non esiste un prodotto di utilità industriale che non sia stato oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima del suo lancio definitivo sul mercato (03/05/2000, R 395/1999-3, Gancino quadrato singolo, § 1-2 e 22-36).

Alla luce di quanto sopra, si conclude che gli elementi aggiuntivi del marchio sono sufficienti a rendere inapplicabile ciascun impedimento in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE.

Ne consegue che questo motivo di nullità deve essere respinto.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda deve essere respinta. Ne consegue che non occorre valutare le prove presentate dalla titolare al fine di dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio contestato.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dal titolare del marchio dell’Unione europea nel corso di tali procedimenti.

Secondo la regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto iv), REMUE, le spese da rimborsare al titolare del marchio dell’Unione europea sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Andrea VALISA

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

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