no-BRUXO | Decision 2780552

DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 2 780 552
Montefarmaco Otc S.p.a., Via IV Novembre, 92, 20021 Bollate (MI), Italia
(opponente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.a., Via Rosolino Pilo, 19/b,
20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Lorenzo Noveri, Strada Privata delle Rose n. 32 esp. B int. 1, 18038 Sanremo, Italia
(richiedente), rappresentato da Stefano Fanfani, Via Giovanni Bovio, 19, 50136
Firenze, Italia (rappresentante professionale).
Il 12/01/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 780 552 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
Osservazioni preliminari
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 540 156 , ovvero tutti i prodotti nella
classe 10. L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione Europea
n. 8 764 466 e n. 4 886 321 , e la registrazione di marchio
italiano n. 1 188 786 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere b), RMUE.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 2 di 10
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene
opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di
marchio dell’Unione Europea dell’opponente n. 8 764 466.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra,
occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura; apparecchi e strumenti
per la diagnosi o la cura del bruxismo.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 10: Bite dentali; vaschette per impronte dentali; vaschette per impronte
dentali; kit per morsi di serpente; strumenti per la cura di morsi di serpente;
apparecchi e strumenti dentari; apparecchi e strumenti dentari; apparecchi e
strumenti dentari; articolatori per uso dentistico; attrezzature dentarie; vaschette per
impronte dentali; sedie per visite odontoiatriche; apparecchi e strumenti dentari;
apparecchi e strumenti dentari; apparecchi dentari per verificare il parallelismo;
strumenti per l'applicazione di otturazioni dentarie; frese dentistiche; apparecchi per
odontoiatri; strumenti odontoiatrici, ovvero, e angoli monouso per profilassi; strumenti
dentari, ovvero lime canalari dentistiche per procedure di terapia canalare;
apparecchi di fresatura programmabili per uso odontoiatrico; ablatori, non per uso
personale; strumenti odontoiatrici, ovvero angoli per profilassi riutilizzabili e riciclabili;
sensori digitali per l'effettuazione di radiografie dentali digitali; apparecchi utilizzati
per l'inserimento di protesi dentarie; apparecchi utilizzati per l'inserimento di protesi
dentarie; strumenti odontoiatrici, ovvero strumenti per la terapia canalare utilizzati
per limare l'interno di una radice dentale; prodotti per uso medico, ovvero sensori di
biofeedback; strumenti medici elettronici; stimolatori muscolari elettronici;
apparecchiature elettroniche per uso medico; termometri elettronici per uso medico;
monitor elettronici per il rilevamento della temperatura per uso medico; registratori di
temperatura elettronici per uso medico; monitor elettronici della temperatura per uso
medico; apparecchi di monitoraggio elettronici per uso medico; apparecchi per la
stimolazione elettronica per fisioterapia; apparecchi per l'ortodonzia; dispositivi di
allineamento per uso ortodontico; dispositivi di ritenzione ortodontici; apparecchi per i
denti; strumenti di ortodonzia; strumenti ortodontici per uso dentistico; apparecchi
per l'ortodonzia; macchine e strumenti ortodontici per uso dentistico; apparecchi
ortodontici [apparecchi] per raddrizzare i denti; custodie specificamente destinate a
dispositivi di ritenzione ortodontici; apparecchi per l'ortodonzia; supporti ortodontici;
trazione extra-orale.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 3 di 10
Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di
prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.
Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodotti del richiedente per indicare la
relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di
prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli
prodotti specificamente indicati.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia,
la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.
Apparecchi e strumenti dentari (ripetuti varie volte nella lista dei prodotti del marchio
contestato) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
I bite dentali contestati sono compresi nell’ ampia categoria di apparecchi e strumenti
per la cura del bruxismo dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti contestati vaschette per impronte dentali (ripetute tre volte); articolatori per
uso dentistico; attrezzature dentarie; apparecchi dentari per verificare il parallelismo;
strumenti per l'applicazione di otturazioni dentarie; frese dentistiche; apparecchi per
odontoiatri; strumenti odontoiatrici, ovvero, e angoli monouso per profilassi; strumenti
dentari, ovvero lime canalari dentistiche per procedure di terapia canalare;
apparecchi di fresatura programmabili per uso odontoiatrico; ablatori, non per uso
personale; strumenti odontoiatrici, ovvero angoli per profilassi riutilizzabili e riciclabili;
sensori digitali per l'effettuazione di radiografie dentali digitali; apparecchi utilizzati
per l'inserimento di protesi dentarie (ripetuti due volte); strumenti odontoiatrici,
ovvero strumenti per la terapia canalare utilizzati per limare l'interno di una radice
dentale; apparecchi per l'ortodonzia (ripetuti tre volte); dispositivi di allineamento per
uso ortodontico; dispositivi di ritenzione ortodontici; apparecchi per i denti; strumenti
di ortodonzia; strumenti ortodontici per uso dentistico; macchine e strumenti
ortodontici per uso dentistico; apparecchi ortodontici [apparecchi] per raddrizzare i
denti; custodie specificamente destinate a dispositivi di ritenzione ortodontici;
supporti ortodontici; trazione extra-orale sono compresi nelle ampie categorie di, o si
sovrappongono con gli apparecchi e strumenti dentari; apparecchi e strumenti per la
diagnosi o la cura del bruxismo dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I kit per morsi di serpente; strumenti per la cura di morsi di serpente; prodotti per uso
medico, ovvero sensori di biofeedback; strumenti medici elettronici; stimolatori
muscolari elettronici; apparecchiature elettroniche per uso medico; termometri
elettronici per uso medico; monitor elettronici per il rilevamento della temperatura per
uso medico; registratori di temperatura elettronici per uso medico; monitor elettronici
della temperatura per uso medico; apparecchi di monitoraggio elettronici per uso
medico; apparecchi per la stimolazione elettronica per fisioterapia; contestati sono
compresi nelle ampie categorie di, o si sovrappongono con, gli apparecchi e
strumenti medici dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti contestati sedie per visite odontoiatriche sono considerati simili agli
apparecchi e strumenti dentari in quanto questi prodotti possono essere fabbricati
dagli stessi produttori e condividere canali di distribuzione e consumatori.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 4 di 10
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti rilevanti coperti dal marchio anteriore sono diretti a una
clientela di specialisti del settore medico e dentale. Per quanto riguarda i prodotti
contestati, anche questi sono diretti principalmente a una clientela commerciale
composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo
professionale nel settore medico/dentale e ortodontico. Tuttavia alcuni prodotti come
i bite dentali sono rivolti anche al grande pubblico. Pertanto i prodotti contestati sono
destinati sia dal grande pubblico che da consumatori professionali. Ne segue che il
pubblico di riferimento nei confronti del quale bisogna valutare il rischio di confusione
è costituito da consumatori e professionisti nel settore medico/dentale e ortodontico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia alto, in considerazione della natura
specialistica dei prodotti in questione che possono avere effetti sulla salute umana, il
fatto che non vengono acquisiti frequentemente e il loro prezzo a volte elevato. I
prodotti in questione non sono prodotti di gran consumo.
c) I segni
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste nell’elemento verbale
“BRUX” in caratteri stilizzati di colore bianco con contorni scuri e sullo sfondo una
lettera X” in dimensioni maggiori di colore grigio scuro e contorni bianco e nero.
Dietro tale lettera “X” si intravedono i contorni parziali di color grigio chiaro di altre
due lettere “X” in dimensioni leggermente inferiori alla prima.
Il marchio della domanda è un segno figurativo consistente nella dicitura “no-
BRUXO” in caratteri minuscoli e maiuscoli lievemente stilizzati e circondati da un
bordo ovale in scale di grigio.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 5 di 10
L’elemento ‘BRUX’ del marchio anteriore come tale non ha un significato in nessuna
delle lingue del territorio rilevante. Nonostante ciò, la divisione Opposizione ritiene
che la vasta maggioranza del pubblico di riferimento, ovvero gli specialisti nel settore
medico-dentale collegheranno tale elemento alla parola bruxismo. Questo termine
che indica il digrignamento involontario dei denti durante il sonno notturno ed esiste
in molte delle lingue di riferimento, come per esempio bruxism” in inglese,
“bruxismo” in italiano, spagnolo e portoghese, “bruxisme” in francese o olandese,
“bruxismus” in ceco, etedesco, ‘bruxismul’ in rumeno, ecc. Inoltre, si ritiene che i
professionisti nel settore medico/dentale presi in considerazione abbiano una certa
familiarità con l’inglese usato per i termini tecnici nel settore di riferimento e pertanto
riconosceranno il significato di “bruxism” nell’elemento “BRUX” (vedi per esempio
09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 per i professionisti tedeschi
nel settore medico). Tenendo a mente che i prodotti rilevanti dell’opponente sono
apparecchi e strumenti medici, dentari e strumenti per la cura del bruxismo,
l’elemento “BRUX” possiede un carattere distintivo limitato in relazione a tali prodotti
della classe 10 in quanto suscettibile di indicarne la finalità d’uso o le caratteristiche.
Questo rimane vero anche per i prodotti usati per altri fini nel senso che sono tutti
prodotti connessi formando una categoria omogena di prodotti medici.
Quanto alla lettera “X” di grandi dimensioni e alle lettere “XX” appena visibili dietro di
essa, queste verranno interpretate come tali e tutt’al più rinforzeranno la presenza
dell’ultima lettera “X” nella parola “BRUX”. Tali elementi, in ogni caso, sono dotati di
un normale carattere distintivo.
L’elemento “BRUXO” del segno contestato, nonostante non esista come tale nelle
lingue del territorio rilevante, verrà verosimilmente associato dal pubblico
professionale, che ha familiari con la terminologia medica, con il concetto di
“bruxismo”, nei termini sopra descritti. La particella “no” esistente nella grande
maggioranza delle lingue di riferimento inclusa la lingua inglese, è usata per
esprimere una negazione. Tale elemento verrà anche inteso come tale da tutto il
pubblico rilevante. Di conseguenza, l’espressione “no-bruxo” letta nel suo insieme,
verrà compresa come un riferimento a qualcosa che evita il bruxismo. Poiché tra i
prodotti in questione vi sono vari strumenti e apparati dentali e ortodontici, il carattere
distintivo dell’espressione “no-bruxo” è considerato limitato in relazione a tali prodotti.
Quanto al contorno ovale in varie sfumature di grigio, tale elemento è considerato
puramente decorativo e non verrà percepito come un elemento capace di indicare la
provenienza commerciale dei prodotti in questione.
È importante notare quindi che gli elementi “BRUX” dei marchi anteriori e “no-
BRUXO” del marchio contestato hanno un carattere distintivo ben limitato per i
prodotti medici che comprendono i prodotti dentali.
L’elemento ‘BRUX’ e la ‘X’ di maggiori dimensioni in grigio scuro sono gli elementi co-
dominanti nel segno anteriore in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alle
due ‘XX’ sul fondo che sono meno visibili.
Per contro, il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere
considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni hanno una struttura diversa composta, in ogni marchio, da un
arrangiamento distinto di parole, lettere ed elementi figurativi. I marchi coincidono
nella sequenza di lettere BRUX-“, sebbene rappresentate in caratteri tipografici
distinti. Per quanto riguarda tale coincidenza, si tenga tuttavia presente che “BRUX-”

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 6 di 10
è modesta capacità distintiva per la totalità del pubblico rilevante in particolare per i
prodotti dentari.
D’altro lato, i marchi differiscono nelle lettere “X” di varie dimensioni e colori nel
marchio anteriore e le lettere addizionali “no-“, “-O” e l’elemento ovale nel marchio
della domanda. È poi da sottolineare che le prime parti degli elementi verbali nei
marchi in conflitto sono diverse “BRU”/”no-B…”. I consumatori tendono in genere a
focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di
fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da
sinistra verso destra, il che fa che la parte del segno collocata a sinistra (la parte
iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, i marchi sono considerati visivamente simili in
misura ridotta.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in
diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono
delle lettere “BRUX-“, presenti in modo identico in entrambi i segni. È pero da tenere
in conto che tale elemento coincidente è da considerarsi di modesta capacità
distintiva. La pronuncia differisce nel suono della parola “no-” e l’ultima lettera “-O” di
“BRUXO” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. I
marchi differiscono nel numero di sillabe, nel ritmo e intonazione. Quanto alla lettera
“X” di grandi dimensioni nel marchio anteriore che fa da sfondo alla parola “BRUX”, si
ritiene molto improbabile che venga pronunciata vista la sua posizione rispetto
all’elemento “BRUX” e considerando che sarà intesa piuttosto come un
rafforzamento della lettera “X” presente nella parola “BRUX”. Laddove essa venisse
pronunciata, aumenterebbe la differenza tra i marchi a livello fonetico. Le stesse
considerazioni valgono per le altre lettere “X” sullo sfondo, le quali sono visivamente
di minor impatto della prima “X” e pertanto con minor probabilità di essere
pronunciate.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, in particolar modo che le somiglianze
fonetiche si concentrano in elementi poco distintivi, si ritiene che i marchi siano
foneticamente simili in misura ridotta.
Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel contenuto semantico dei termini
“BRUX/BRUXO” che, tuttavia, come visto poc’anzi, sono di modesta capacità
distintiva.
Al contrario, essi differiscono nei restanti termini del marchio impugnato, ovvero nella
particella negativa “no” che introduce un senso di negazione che è assente nel
marchio anteriore. Tenuto conto di tutte queste circostanze, si ritiene che i marchi
siano concettualmente simili in misura ridotta.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili, sebbene in misura ridotta, in almeno
un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà nel territorio rilevante
per i prodotti per i quali e stato registrato. La rivendicazione deve essere
adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 7 di 10
fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di
confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto pelevato quanto più elevato è il
carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un
elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una
tutela p ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
:
Un documento in italiano contenente dati di vendita relativi a apparecchi per
bruxismo per gli anni dal 2013 al 2016 sottoil marchio ‘Dr. Brux’ comparati con
altri marchi concorrenti. I dati sono forniti dalla società di ricerca di mercato
New Line S.r.l. specializzata nel settore medico e farmaceutico, di cui
l’opponente trasmette copia della home page.
Un documento in italiano contenente i medesimi dati sopra citati relativi
all’anno 2014 ed i dati di vendita in Italia divisi per anno.
Estratti di una rivista in italiano relativa a turni di farmacie della provincia
italiana di Varese per il periodo 2010-2011, contenente il marchio in
colore verde e grigio relazionato a bite anti-bruxismo.
Estratti dalla rivista italiana, DIVA, datata 6/07/2010, in cui il marchio
e della rivista FOXUOMO datata 06/2010 in cui il marchio
appare in connessione con cuscinetti dentali per attività sportive.
Un’ immagine promozionale in italianorelativa a pubblicità del marchio
per bite dentali contro il bruxismo.
Articoli informativi in italiano in relazione al bruxismo e ai marchi e
per bite dentali sportivi, apparsi su riviste specialistiche nel settore
medico e farmaceutico.
Alcune immagini promozionali relative a pubblicità in vetrine ed
assioni, ritraenti il marchio in relazione a bite
dentali.
Fotograe di stand che, secondo quanto sostiene l’opponente,
mostrano i marchi anteriori in occasione di ere, sebbene nel
caso delle foto degli stand con il marchio , non è chiaro
a quale evento e anno si faccia riferimento. Per quanto
riguarda le foto dello stand con il marchio , questa
reca l’indicazione Colonia 2013”. Inoltre, la foto del cartello
pubblicitario recante il marchio , reca la data 8-13
novembre 2011 e l’indicazione “69 Salone Internazionale del
Motociclo – Fiera di Milano”.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 8 di 10
Alcune immagini relative alla sponsorizzazione di eventi
sportivi e non, anche con testimonial ritraenti il marchio
.
Varie immagini pubblicitarie non datate con testi in italiano relative al marchio
in relazione a bite dentali.
Campioni di files video contenenti pubblicità per bite dentali per lo sport,
alcuni relativi al marchio e altri al marchio .
Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione
conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio
anteriore abbia acquisito un elevato carattere distintivo attraverso il suo uso. Solo
parte dei documenti sopra menzionati si riferiscono al marchio . Ad ogni
modo, la documentazione depositata non permette di trarre alcuna conclusione
sull’accresciuto carattere distintivo di tale marchio anteriore.
Benché il materiale presentato dimostri in qualche misura l’uso del marchio anteriore
, esso non offre indicazioni precise in merito al grado di conoscenza del
marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota
di mercato del marchio sull’ampiezza dell’opera di promozione. In particolare,
oltre a depositare esempi di pubblicità, alcune foto riguardanti la partecipazione a
fiere, articoli promozionali e video pubblicitari, non è chiaro se una parte consistente
del pubblico di riferimento è stato effettivamente esposto a tale marchio in relazione
ai prodotti anteriori. Inoltre, per quanto riguarda i video e l’altro materiale
pubblicitario, non si può trarre alcuna conclusione inequivoca sulla misura in cui tale
materiale è stato diffuso sul territorio rilevante. Di conseguenza, le prove non
dimostrano il grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato. In
tali circostanze la divisione Opposizione conclude che l’opponente non sia riuscito a
dimostrare che il marchio goda di notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto
nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione, in quanto tutti
rientrano nella categoria di prodotti medici, come sopra esposto.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I marchi sono stati considerati simili in misura ridotta sia dal punto di vista visivo che
fonetico e concettuale.
I segni hanno una struttura e composizione diversa. I marchi coincidono negli
elementi “BRUX/BRUX(O)” i quali posseggono un carattere distintivo molto limitato in
relazione ai prodotti in questione per la totalità del pubblico rilevante, come osservato
sopra. Inoltre tali elementi coincidenti sono presentati insieme ad altri elementi
verbali e figurativi, ovvero le lettere “X” sullo sfondo nel marchio anteriore e, per
quanto riguarda il marchio della domanda, l’elemento di negazione, “no-”, la lettera
‘O’ alla fine del termine “BRUXO” e l’elemento figurativo ovale.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 9 di 10
Si considera che tali addizionali e diversi elementi grafici/figurativi contribuiscono a
differenziare i segni tra loro. In particolare, l’elemento distintivo “X” di grandi
dimensioni non passerà inosservata nel marchio anteriore.
Considerato quanto precede, anche tenuto conto dell’identità e somiglianza dei
prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i marchi non siano sufficienti a
controbilanciare le differenze tra di essi. Ciò è vero in particolar modo laddove si
consideri che il pubblico di riferimento sia costituito da professionisti e utenti nel
settore medico/dentale che userà un alto grado di attenzione al momento
dell’acquisto dei prodotti in questione.
Nel caso in oggetto, i marchi sono stati considerati visivamente e foneticamente simili
in misura ridotta e concettualmente presentano delle somiglianze solo per parte dei
prodotti, come spiegato sopra. Considerando che il grado di attenzione da parte del
pubblico di riferimento è alto e che i marchi presentano evidenti differenze dovute ai
distinti elementi verbali e grafici, si considera che anche ammettendo l’accresciuto
carattere distintivo del marchio anteriore, il pubblico specializzato che userà un grado
di attenzione alto al momento dell’acquisto dei prodotti di specie, non sarà indotto a
confondere i segni. In altre parole, i segni non sono sufficientemente simili per
ingenerare un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, anche
assumendo che il marchio anteriore goda di notorietà.
Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte
del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:
registrazione di marchio n. 4 886 321 ;
registrazione di marchio italiano n. 1 188 786 .
Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato.
Questo perché essi contengono ulteriori elementi figurativi e verbali quali i due archi
stilizzati di color grigio chiaro e scuro posti nella parte superiore e inferiore del
marchio e l’elemento ‘DR.’ che precede l’elemento ‘BRUX’.
Si osserva che anche per questi diritti anteriori l’opponente ha rivendicato la notorietà
in relazione ai prodotti da essi coperti. Le prove a sostegno di tale argomento sono
state elencate nella sezione d) della presente decisione. Ne segue che le stesse
conclusioni tratte in relazione alla notorietà della registrazione di marchio dell’Unione
Europea n. 8 764 466 valgono anche in relazione a questi due diritti anteriori.
Inoltre, tali segni coprono essenzialmente lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, il
risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già
stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non
sussiste.
L’opposizione è, pertanto, respinta.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 780 552 pag. : 10 di 10
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute
dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese
da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
Jessica LEWIS Claudia ATTINAÀ Ana MUÑIZ
RODRÍGUEZ
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

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