VALENTINA GALLO | Decision 2800921

DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 2 800 921
Gallo S.p.A., Viale Motta, 129, 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia (opponente),
rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano,
Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Tailor Made Luxury S.r.l., Via Cavour 14, 30026 Portogruaro (VE), Italia
(richiedente), rappresentata da Alberto Sommaio, Via Palladio 2, 30021 Caorle
(VE), Italia (rappresentante professionale).
Il 08/01/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 800 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 794 035 è totalmente
respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.
Nota preliminare
A decorrere dal 01/10/2010, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 794 035 . L’opposizione si basa,
inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 ‘GALLO’ e
sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione
europea per . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), RMUE.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 2 di 9
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione
ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 e alla registrazione di
marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre
classi; pelli di animali, pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e
bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904
Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards;
poncho; calzini; parigine; bretelle; pantofole; guanti; abbigliamento
intimo; sciarpe; foulards; cinture; cappelli; berretti; costumi da bagno;
cravatte; ciabatte; fazzoletti da taschino; collants; bavaglini;
abbigliamento per bambini; abbigliamento per neonati.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; valigie, borse,
portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni; budelli per
insaccati e sue imitazioni; bastoni da passeggio; bottoncini in pelle;
capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di
cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per tracolle; cinghie in
pelle per bagagli; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per
pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per
scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle
per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine
per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per
bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio].
Classe 25: Abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte
superiore del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in
seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento
in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere;
abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da sera;
abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da
esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 3 di 9
durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di
wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza;
abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di
pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo;
abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual;
cappelleria; calzature; abbigliamento.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia,
la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.
Prodotti contestati in classe 18
I prodotti articoli di selleria, fruste, valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
passeggio, imitazioni di cuoio sono contenuti sia nella lista di prodotti contestati che
nella lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Essi
sono pertanto identici.
I paramenti per animali si sovrappongono con gli articoli di selleria della lista di
prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Pertanto, sono
identici.
I prodotti cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe sono
compresi nell’ampia categoria del cuoio della lista di prodotti della registrazione di
marchio internazionale n. 1 141 628. Dunque, sono identici.
La finta pelle [imitazione del cuoio] è compresa nell’ampia categoria delle imitazioni
[cuoio] della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale
n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici.
Il prodotto capretto è compreso nell’ampia categoria delle pelli della lista di prodotti
della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono
quindi identici.
I prodotti contestati contenitori portatili includono, in quanto categoria più ampia i
bauli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628.
Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia
categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti
dell’opponente.
I prodotti contestati borse, portafogli sono simili ai bauli della registrazione di marchio
internazionale n. 1 141 628 dal momento che essi presentano la medesima
destinazione d’uso, sono diretti al medesimo pubblico e sono distribuiti attraverso i
medesimi canali.
I prodotti contestati budelli per insaccati e sue imitazioni presentano alcuni punti di
contatto rispetto alle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio
internazionale n. 1 141 628. I prodotti contestati, che includono anche prodotti
ricavati dallo strato interno della pelle bovina, quali i budelli collati possono avere la
medesima origine rispetto alle pelli, le quali peraltro includono anche le pelli per
insaccati. Inoltre, i suddetti prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali
di distribuzione. Pertanto, essi sono da considerarsi simili.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 4 di 9
I prodotti del marchio impugnato bottoncini in pelle; cartone-cuoio; casse in cuoio o
in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per
tracolle; cinghie in pelle per bagagli; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge
per pattini; fili di cuoio; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la
lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili;
guarnizioni per bardatura; mentoniere [nastri in cuoio] e i prodotti della lista di prodotti
della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 articoli in queste materie
[cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi coincidono nella loro natura.
Anche la loro destinazione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere la
medesima in quanto essi sono prodotti in cuoio e sue imitazioni principalmente
destinati ad un uso industriale o nella produzione di altri articoli. Nella misura in cui
coincidono i due summenzionati fattori, questi prodotti sono da considerarsi simili in
basso grado. Tuttavia, in mancanza di una esplicita limitazione operata
dall’opponente in grado di definire in forma chiara quali siano i prodotti
concretamente oggetto di protezione, non è possibile determinare se essi coincidono
anche per quanto concerne altri fattori specifici di somiglianza.
Prodotti contestati in classe 25
I prodotti del marchio impugnato cappelleria; calzature; abbigliamento sono pure
coperti dalla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 sulla quale
si basa l’opposizione. Questi prodotti sono pertanto identici.
I prodotti abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore
del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in
peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle;
abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da
sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno
resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare durante attività di judo;
abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro;
abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo;
abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo;
abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual sono compresi
nell’ampia categoria di abbigliamento della registrazione di marchio dell’Unione
europea n. 15 316 904. Pertanto, sono identici.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in diverso grado
sono diretti sia al grande pubblico, come nel caso dei prodotti nella classe 25 e di
prodotti nella classe 18 quali ad esempio valigie, borse e portafogli, che a una
clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze
specifiche di tipo professionale, come nel caso di prodotti nella classe 18 quali i
budelli per insaccati e sue imitazioni o i fogli in pelle per la lavorazione industriale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 5 di 9
c) I segni
GALLO
(registrazione di marchio dell’Unione
europea n. 15 316 904)
(registrazione di marchio internazionale
n. 1 141 628 che designa l’Unione
europea)
Marchi anteriori Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento comune ‘GALLO’ ha un significato ad esempio, in lingua italiana e
spagnola. Tuttavia esso non è compreso in paesi in cui queste lingue non sono
capite, quali ad esempio la Bulgaria, la Lituania e la Polonia. Di conseguenza, la
divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla
parte del pubblico che, parla bulgaro, lituano o polacco.
La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 è un marchio
denominativo formato dal termine ‘GALLO’.
La registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione
europea è invece un marchio figurativo. Esso è composto dal termine ‘GALLO’
riprodotto in caratteri maiuscoli neri al di sopra dei quali si trova la silhouette stilizzata
di una testa di gallo.
Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo formato dai
termini ‘VALENTINA GALLOriprodotti in caratteri maiuscoli al di sopra dei quali si
trova un elemento figurativo che consiste nelle due lettere “V” e “G” riprodotte in
caratteri di assai maggiori dimensioni e, benché riconoscibili, altamente stilizzati, in
particolare per quanto concerne la lettera “G”.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 6 di 9
In l’elemento “GALLO”, presente in tutti e tre i marchi oggetto di comparazione,
non ha un significato. Al contrario, il termine “VALENTINA”, insieme all’elemento
“GALLO” del marchio impugnato potrà essere inteso come un nome proprio
femminile seguito da un cognome, entrambi di origine italiana. Infine, la figura
stilizzata della testa di gallo della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628
che designa l’Unione europea sarà per l’appunto intesa come avente il concetto di
gallo.
Gli elementi dei marchi in disputa sono, da una parte, privi di significato o, dall’altra,
non sono descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento. Essi
presentano pertanto carattere distintivo.
I marchi anteriori non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
L’elemento costituito dalle due lettere stilizzate “V” e “G” contestato è l’elemento
dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.
Inoltre, si deve tenere in considerazione che quando i segni sono costituiti tanto da
elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto
all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi
verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono nel termine “GALLO”, che è l’unico elemento della
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904, l’unico elemento verbale
della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione
europea e l’ultimo elemento verbale del marchio impugnato. I segni differiscono nei
restanti elementi della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 e del
marchio impugnato, ossia la testa di gallo e le due lettere stilizzate “V” e “G” che
formano l’elemento dominante del marchio impugnato.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in
diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono
delle lettere “GALLO”, presenti in modo identico nei tre segni oggetto di
comparazione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “VALENTINA” del
marchio contestato e delle lettere ‘V” e “G” del marchio impugnato, benché queste
ultime tendenzialmente non saranno pronunciate in quanto stilizzate e in quanto
prime due lettere dei termini “VALENTINA GALLO”.
Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, pur essendo il termine “GALLO” presente nei marchi
anteriori privo di significato in quanto tale nelle lingue prese in esame, non si può
escludere che almeno una parte del pubblico rilevante lo associ ad un cognome di
lingua italiana, senza per questo attribuire a detto termine il significato che esso ha in
italiano o in spagnolo, che si vedrebbe peraltro rinforzato dalla presenza
dell’elemento grafico del gallo nel caso della registrazione di marchio internazionale
n. 1 141 628 che designa l’Unione europea. Detto cognome di origine italiana sarà
indubbiamente riconosciuto nel segno impugnato, insieme al nome proprio femminile

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 7 di 9
“VALENTINA”. I segni presentano quindi sia elementi di somiglianza concettuale che
di dissomiglianza.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo dei marchio anteriori
Il carattere distintivo dei marchi anteriori è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi sui quali si basa
l’opposizione siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro
notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriore si baserà
sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchio anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei
marchi anteriori deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in
parte simili e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti sia al grande pubblico
che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia
medio.
Per quanto riguarda i prodotti nella classe 25, essi sono stati riscontrati essere, nella
loro totalità, identici ai prodotti coperti dalla registrazione di marchio dell’Unione
europea n. 15 316 904 per il marchio denominativo “GALLO”.
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Per quanto riguarda i suddetti prodotti nella classe 25, la Divisione d’Opposizione
ritiene che il principio di cui sopra sia applicabile nel presente caso. Di fatto, il
marchio anteriore “GALLO” e il secondo termine dell’insieme “VALENTINA GALLO”
del marchio contestata. È vero che questi due elementi verbali sono visivamente
secondari. Tuttavia, si deve pure considerare che l’elemento dominante, ovvero le
due lettere stilizzate “V” e “G”, sarà possibilmente associato in forma diretta alle
iniziali dei due termini “VALENTINA GALLO”. Dal punto di vista semantico, non è poi
possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini
a un nome e cognome di origine italiana e il termine “GALLO” ad un cognome,
anch’esso di origine italiana.
Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene
anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di
confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 8 di 9
un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni
in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in
tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del
nome intero, individuando così un’origine comune.
Il medesimo ragionamento vale anche per quanto riguarda i restanti prodotti nella
classe 18, oggetto di comparazione rispetto con i prodotti della registrazione di
marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea per il marchio
figurativo . In questo caso è vero che al termine “GALLO” è stato
aggiunto un elemento figurativo avente un contenuto semantico. Tuttavia, da parte
del pubblico preso in esame, quale quello di lingua bulgara, lituana o polacca non
sarà effettuata una connessione diretta tra il termine “GALLO” e la rappresentazione
grafica per l’appunto di un “GALLO”, ma al contrario i due elementi saranno
considerati come indipendenti l’uno dall’altro. Di conseguenza, contrariamente a
quanto avvererebbe ad esempio per il pubblico di lingua italiana e spagnola, il quale
assocerebbe innanzitutto il segno al concetto di “GALLO”, per altre parti del pubblico
rilevante l’elemento verbale potessere inteso come un termine di origine italiana e
quindi anche come un cognome, sempre di origine italiana.
In considerazione del fatto che per quanto riguarda la registrazione di marchio
internazionale n. 1 141 628 sarà l’elemento denominativo del segno ad avere un
impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo, è giocoforza
concludere che ci sia un rischio di confusione anche tra questo marchio e il marchio
impugnato proprio perché una parte del pubblico assocerà i due termini “GALLO” e
tenderà a considerare come elementi secondari i restanti elementi dei segni.
Infine, si deve tener conto che del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo
imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Non è poi possibile escludere l’eventualità che il pubblico di riferimento percepisca il
marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002,
T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione rileva quindi l’esistenza di
un rischio di confusione in relazione ad entrambi i marchi su i quali si basa
l’opposizione e per tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 in quanto le differenze esistenti
tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari. In particolare, sussiste un
rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara, lituana
e polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente
decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
15 316 904 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 9 di 9
l’Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il
marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 e la
registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea
portano all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i
prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro diritto
anteriore invocato dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268).
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
Francesca CANGERI
SERRANO
Andrea VALISA Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

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