OPPOSIZIONE N. B 2 688 243
Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero, Italia – Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15, 12040 Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).
Il 20/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 2 688 243 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 084 941 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 084 941. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696.
- I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Olive [pronte]; olive conservate; olive cotte; olive secche; olii e grassi alimentari; oli commestibili; oli speziati; oli vegetali per alimenti; olio d'oliva commestibile; olio di oliva; olio di semi di uva; olio extra vergine d'oliva; nocciole, preparate; olii alimentari; pasta di olive; paté di olive; pasta di olive lavorata; olive trasformate; salse.
Classe 30: Condimenti [salse] per alimenti; salse salate usate come condimento; aceto; aceto aromatizzato; aceto di vino; aceto di frutta; miele; salse [condimenti].
Classe 31: Olive fresche; olive non lavorate; nocciole.
Classe 32: Succo di uva.
Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre).
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 29
I prodotti contestati olii e grassi alimentari; oli commestibili; olii alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
I prodotti oli speziati; oli vegetali per alimenti; olio d'oliva commestibile; olio di oliva; olio di semi di uva; olio extra vergine d'oliva contestati sono compresi nell' ampia categoria di olii commestibili dell'opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti olive [pronte]; olive conservate; olive cotte; olive trasformate; olive secche; nocciole, preparate; contestati sono compresi nelle ampie categorie di, o si sovrappongono con, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti dell'opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti pasta di olive; paté di olive; pasta di olive lavorata; salse sono in stretta connessione con frutta e ortaggi conservati dell’opponente. Non solo questi prodotti hanno la medesima natura, ma essi condividono modalità d’uso, origine abituale, pubblico di riferimento destinazione e canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono da ritenersi simili in alto grado.
Prodotti contestati in classe 30
I prodotti contestati condimenti [salse] per alimenti; salse [condimenti]; aceto; miele sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
I prodotti contestati aceto aromatizzato; aceto di vino; aceto di frutta sono compresi nell'ampia categoria di aceto nella Classe 30 dell'opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti salse salate usate come condimento sono compresi nell' ampia categoria di salse (condimenti) nella Classe 30 dell'opponente. Pertanto, sono identici.
Prodotti contestati in classe 31
I prodotti contestati olive fresche; olive non lavorate; nocciole presentano alcuni punti di contatto con frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti nella Classe 29 dell’opponente. È vero che i primi sono prodotti freschi mentre i secondi sono prodotti lavorati ed essi sono normalmente resi da imprese operanti in diversi settori manifatturieri da aziende di diverso tipo. Tuttavia, i suddetti prodotti possono essere indirizzati al medesimo pubblico di riferimento e distribuiti attraverso i medesimi canali. Inoltre, non si piò escludere che essi siano in concorrenza tra loro, dato che gli uni possono sostituire gli altri. Pertanto, essi sono da considerarsi simili in basso grado.
Prodotti contestati in classe 32
Il succo di uva del marchio contestato è incluso nella più ampia categoria dei succhi di frutta nella Classe 32 del marchio sul quale si basa l’opposizione. Questi prodotti sono quindi identici.
Prodotti contestati in classe 33
Le bevande alcoliche (eccetto le birre) sono identicamente incluse in entrambe le liste, nonostante una dicitura leggermente diversa, ovvero bevande alcoliche (escluse le birre).
- I segni
MORETTI
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MORETTI
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Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
I segni sono identici.
- Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I segni sono stati considerati identici e una parte dei prodotti contestati, ovvero olive [pronte]; olive conservate; olive cotte; olive secche; olii e grassi alimentari; oli commestibili; oli speziati; oli vegetali per alimenti; olio d'oliva commestibile; olio di oliva; olio di semi di uva; olio extra vergine d'oliva; nocciole, preparate; olii alimentari; olive trasformate nella Classe 29; condimenti [salse] per alimenti; salse salate usate come condimento; aceto; aceto aromatizzato; aceto di vino; aceto di frutta; miele; salse [condimenti] nella Classe 30; succo di uva nella Classe 32; bevande alcoliche (eccetto le birre) nella Classe 33 è identica. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE per tali prodotti. Inoltre, i prodotti pasta di olive; paté di olive; pasta di olive lavorata; salse nella Classe 29 e olive fresche; olive non lavorate; nocciole nella Classe 31 contestati sono stati considerati simili in alto o in basso grado a quelli coperti dal marchio anteriore. Considerata l'identità dei segni, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'opposizione è pertanto accolta anche nella misura in cui è diretta contro questi prodotti.
Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE |
Andrea VALISA |
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).