Mister Clean | Decision 2783077

OPPOSIZIONE N. B 2 783 077

Arix S.p.A., Viale Europa, 23, 46019 Viadana (MN), Italia (opponente), rappresentata da Ing. Dallaglio S.r.l., Via Mazzini, 2, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Converting Wet Wipes S.r.l., Viale delle Industrie 15, 20070 Dresano (MI), Italia (titolare), rappresentata da Guido Grignani, Via Marconi n. 5, 20077 Melegnano (MI), Italia (rappresentante professionale).

Il 10/01/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L’opposizione n. B 2 783 077 è totalmente respinta.

2.        L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

RILIEVI PRELIMINARI

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 458 193 per il marchio denominativo “Mister Clean”, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 21. L’opposizione si basa sulla domanda di registrazione di marchio italiano n. 302016000039163, rivendicato dall’opponente come marchio denominativo ‘MASTER CLEAN’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

MASTER CLEAN

MISTER CLEAN

Marchio anteriore

Marchio impugnato

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Inoltre, in accordo con la regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, la prova presentata dall’opponente consiste nella “Ricevuta di presentazione per Marchio d’impresa” rilasciata dal Ministero Italiano dello Sviluppo Economico relativa alla domanda numero 302016000039163 presentata in data 15/04/2016. Nella casella del suddetto documento relativo alla natura del marchio esso è definito come “Figurativo”. La descrizione del marchio è la seguente: “Il marchio è costituito dalle parole MASTER CLEAN in caratteri di fantasia e sottolineate da una banda”. Inoltre, nella parte finale del documento è inclusa una rappresentazione del marchio che appare come segue: .

La prova summenzionata non è in assoluto sufficiente ad attestare la natura del marchio anteriore dell’opponente. Ciò è dovuto al fatto che esiste una chiara discrepanza tra quanto rivendicato dall’opponente entro il termine di opposizione di tre mesi e quanto l’opponente ha prodotto nel periodo che ha avuto a disposizione non soltanto per completare il proprio fascicolo, vale a dire presentare tutte le prove a sostegno della propria opposizione, ma anche per dimostrare l’esistenza e la validità del diritto anteriore invocato e il suo diritto a presentare l’opposizione.

In particolare, l’opponente avrebbe dovuto produrre una rappresentazione del segno così come è stato depositato o registrato e così come è invocato nell’atto di opposizione.

Tuttavia, come visto poc’anzi, l’opponente non ha prodotto alcuna rappresentazione del segno così come invocata nell’atto di opposizione, ma al contrario ha prodotto un documento contenente la rappresentazione di un segno di diversa natura.

 

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

Alla luce di quanto sopra, l’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione

Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

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